(Il Testo
non riveste carattere di ufficialità)
Sent.N. 188/2001
Ric.
N. 403/94
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
ha
pronunciato la seguente
sul
ricorso n. 403/94, proposto da …… (omissis) ….., rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Giorgio Spanedda, Carlo Di Tucci e Raffaele Di Tucci, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio di questi ultimi, in Cagliari, via Pessina n.9;
contro
l'Università
degli studi di Sassari, in persona del Magnifico Rettore, legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Picozza e
dall'avvocato Carlo Dore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo in Cagliari via Alghero n.35;
per la condanna
dell'amministrazione
universitaria al pagamento dell'istituto dell'incentivazione e produttività
prevista dal d.p.r. 270/87 e dal d.p.r. 384/90, con riferimento al periodo dal
primo gennaio 1986 al 31 dicembre 1993; nonché al pagamento dell'indennità
sanitaria dovuta in applicazione del d.p.r. 28 novembre '90 come previsto
dall'articolo 102 del d.p.r. 382/80 per il periodo dal primo luglio 1988 al 31
dicembre 1993.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell'amministrazione universitaria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza
del 16/01/2001 il Consigliere Marco Lensi;
Uditi altresì l'Avv.Giorgio Spanedda per
i ricorrenti e l'avv. Giovanni Dore, su delega, per l'Università;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue.
Col presente ricorso gli istanti, dipendenti
dell'Università degli studi di Sassari, adibiti ad attività assistenziale in
quanto operanti in strutture universitarie convenzionate con l'unità sanitaria
locale, hanno avanzato le richieste indicate in epigrafe, lamentando che
illegittimamente l'amministrazione universitaria non ha provveduto al pagamento
delle somme spettanti ai ricorrenti in forza dell'istituto dell'incentivazione
e produttività con riferimento al periodo dal primo gennaio 1986 al 31 dicembre
1993, nonché delle ulteriori somme spettanti a titolo di indennità sanitaria,
relativamente al periodo dal primo luglio 1988 al 31 dicembre 1993.
Concludono per l'accoglimento del ricorso.
Si
è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, eccependo preliminarmente
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso di cui si chiede
pertanto il rigetto. Si eccepisce in subordine l'intervenuta prescrizione del
diritto dei ricorrenti alle somme richieste.
Con successive memorie le parti hanno approfondito
le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla
pubblica udienza del 16 gennaio 2001, su richiesta delle parti, la causa è
stata trattenuta in decisione.
Col presente ricorso gli istanti,
dipendenti dell'Università degli studi di Sassari, adibiti ad attività
ambulatoriale ed assistenziale, in quanto operanti in strutture universitarie
convenzionate con l'unità sanitaria locale, chiedono la condanna
dell'amministrazione universitaria al pagamento dell'istituto dell'incentivazione
e produttività previsto dal d.p.r. n. 270/87 e dal d.p.r. n. 384/90, con
riferimento al periodo dal primo gennaio 1986 al 31 dicembre 1993; nonché al
pagamento dell'indennità sanitaria dovuta in applicazione del d.p.r. 28
novembre 1990, come previsto dall'articolo 102 del d.p.r. n. 382/80, per il
periodo dal primo luglio 1988 al 31 dicembre 1993.
Deve, in primo luogo, riconoscersi la
giurisdizione del giudice amministrativo, posto che le controversie in ordine
all'attività svolta dal personale medico e non medico, dipendente da strutture
pubbliche, in regime di cosiddetto plus orario, sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il periodo successivo al
primo gennaio 1986, data di decorrenza degli effetti economici del d.p.r. n.
270 del 20 maggio 1987, che ha configurato il regime suddetto come istituto
particolare del rapporto di pubblico impiego (Cassazione, sezioni unite, n.
5971 del 22 giugno 1994).
Poiché nel caso di specie le richieste
avanzate dai ricorrenti concernono periodi successivi alla predetta data del
primo gennaio 1986; ribadito che a decorrere dalla suddetta data iniziale della
nuova disciplina collettiva della materia, dettata dal d.p.r. n. 270 del 1987
ed anche nella vigenza del successivo accordo di categoria approvato col d.p.r.
28 novembre 1990 n. 384, l'anzidetta attività costituisce una delle modalità di
svolgimento dell'unico rapporto di impiego pubblico intercorrente con
l'amministrazione di appartenenza, non può che ribadirsi la spettanza della
controversia in esame alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Deve essere, inoltre, disattesa la
richiesta dell'amministrazione resistente di integrazione del contraddittorio
nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e della Regione, nella loro
qualità di obbligati principali, posto che la relazione che intercorre tra la
Regione, l'A.U.S.L. e l'Università è di natura esclusivamente finanziaria (per
la dotazione dei fondi) e non modifica il rapporto obbligatorio esistente fra
amministrazione d'appartenenza e dipendente, per cui qualsiasi rivendicazione
economica può essere richiesta giudizialmente con la chiamata in causa del solo
datore di lavoro propriamente inteso, il quale avrà l'onere di attivare (ai
fini della rivalsa) il rapporto di provvista che gli consente di porre a carico
di altro soggetto l'onere finanziario.
Tale aspetto non interferisce, comunque,
sulla legittimazione passiva, essendo il contraddittorio già perfetto con
l'instaurazione del giudizio e la chiamata in causa dell'amministrazione
universitaria.
Il ricorso, nella parte concernente la
richiesta del pagamento dell'istituto dell'incentivazione e produttività
prevista dal d.p.r. n. 270/87 dal d.p.r. 384/90, con riferimento al periodo dal
primo gennaio 1994 al 30 giugno 1995, è inammissibile.
Come emerge dalla disciplina dettata dai
d.p.r. 25 giugno 1983 n. 384, 20 maggio 1987 n. 270 e 28 novembre 1990 n. 384,
la materia del servizio in plus orario di dipendenti del servizio sanitario
nazionale ed equiparati (quali i dipendenti universitari preposti allo
svolgimento di funzioni assistenziali), fa capo ad un potere autoritativo che
consente all'amministrazione datrice di lavoro di scegliere se, ed entro quali
limiti, autorizzare lo svolgimento di tale attività.
Pertanto, la situazione soggettiva dei
suddetti dipendenti in ordine al servizio da svolgere in regime di plus orario,
assurge al rango di diritto soggettivo solo a seguito del positivo esercizio di
detto potere, mentre anteriormente a tale momento, non sono riscontrabili che
posizioni di interesse legittimo, con conseguente inammissibilità, in questa
fase, di azioni di accertamento e di
condanna ( cfr. Consiglio di Stato, quinta sezione, 27 novembre 1989 n. 762,
T.A.R. Sardegna n. 1580 del 16 dicembre 1996).
E', infatti, ormai principio consolidato
(a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato sezione quinta n. 862 del 12
luglio 1996) che, per il periodo successivo al primo gennaio 1986, la copertura
finanziaria costituisca un limite vincolante per le prestazioni lavorative in
plus orario rese a favore di una unità sanitaria locale, in quanto la relativa
attività deve essere retribuita esclusivamente attraverso la ripartizione dei
fondi aventi tale destinazione, ai sensi dell'articolo 60 del d.p.r. n. 348 del
25 giugno 1983, degli artt. 66 e 67 del d.p.r. n. 270 del 20 maggio 1987 e
degli artt. 126 e seguenti del d.p.r. n. 384 del 28 novembre 1990.
Resta fermo che la programmazione delle
ore di lavoro effettuabili avviene in via preventiva, in relazione alle
finalità incentivanti perseguite, mentre il fondo da distribuire, è costituito
dall'apposito finanziamento regionale, che viene esattamente quantificato e
reso disponibile solo al consuntivo. Ne consegue che solo al consuntivo è noto
l'importo spettante a ciascun dipendente, trattandosi appunto di retribuzione
incentivante, subordinata al raggiungimento di determinati livelli quantitativi
di produttività.
Poiché, nel caso di specie,
l'amministrazione universitaria, sul punto non smentita dai ricorrenti, ha
negato di avere mai autorizzato lo svolgimento di prestazioni in regime di plus
orario; ribadito che l'esercizio di fatto dell'attività in questione non è
idoneo ad attribuire posizioni di diritto soggettivo azionabili in questa sede;
non può che rilevarsi che nella fattispecie sono ravvisabili soltanto posizioni di mero interesse
legittimo, insuscettibili, come tali, di formare oggetto di accertamenti
dichiarativi e di pronunce di condanna, con conseguente inammissibilità del
presente ricorso in tale parte.
Fondato risulta, invece, il presente
ricorso nella restante parte in cui si chiede il pagamento dell'indennità
sanitaria dovuta in applicazione del d.p.r. 28 novembre 1990 come previsto
dall'articolo 102 del d.p.r. n. 382/80 per il periodo dal primo luglio 1988 al
31 dicembre 1993.
Deve rilevarsi che la spettanza
dell'indennità perequativa fra personale universitario e personale delle unità
sanitarie locali di pari mansioni è espressamente sancita dall'articolo 31 del
d.p.r. n. 761/79, principio da ritenersi suscettibile di immediata
applicazione.
La fondatezza della pretesa è già stata
riconosciuta da questo tribunale (cfr. T.A.R. Sardegna n. 1324 del 3 ottobre
1996, n. 559 del 15 maggio 1993 e n.
1457 del 27 ottobre 1997), con l'affermazione della sussistenza del diritto
alla corresponsione dei compensi previsti dalla legge n. 200/74, dall'articolo
31 del d.p.r. n. 761/79 e dall'articolo 102 del d.p.r. n. 382/80.
Il collegio non intende discostarsi da
tale orientamento, in quanto lo svolgimento di attività assistenziale da parte
del personale assegnato alle strutture universitarie convenzionate è l'elemento
sostanziale per il riconoscimento dell'indennità.
Quando il dipendente universitario
risulti incardinato, (e nel caso di specie tale elemento è incontestato), in
strutture operative che adempiono alla peculiare funzione dell'attività
assistenziale, il trattamento economico deve corrispondere a quello spettante
al personale di pari funzioni, mansioni ed anzianità delle unità sanitarie
locali.
Una diversa remunerazione non è ammessa
dalle norme citate (articolo 31 del d.p.r. n. 761/79 e articolo 102 del d.p.r.
n. 382/80) che impongono la corresponsione, in tali casi, dell'indennità
perequativa.
Ritenuto infine che, nel caso di specie,
non sia maturata la prescrizione neppure parziale del diritto dei ricorrenti
alle somme in questione, in considerazione sia del periodo per il quale si
richiedono tali somme, sia dell'applicabilità al caso di specie del termine di
prescrizione quinquennale, sia degli atti prodotti in giudizio con cui è stata
interrotta la prescrizione medesima, il ricorso in tale parte in cui si chiede
pagamento dell'indennità perequativa deve essere pertanto accolto, con
conseguente condanna dell'amministrazione universitaria al pagamento delle
relative somme con rivalutazione monetaria e interessi legali, dedotte le
anticipazioni già corrisposte ai ricorrenti, demandandosi all'amministrazione
medesima i necessari conteggi.
Stante la parziale soccombenza,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
definitivamente pronunciando sul
ricorso indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e nella
restante parte lo accoglie e, per l'effetto condanna l'amministrazione
universitaria al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate in
motivazione con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 16/01/2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna con l'intervento dei Signori:
Alberto
Manlio Sassu, presidente;
Manfredo
Atzeni, consigliere;
Marco
Lensi, consigliere, Estensore.
Depositata
in segreteria oggi 27/02/2001 Il Direttore di Segreteria